È ancora solo una bozza, eppure il regolamento sulla Rc per le professioni sanitarie, presto in dirittura d’arrivo, già fa discutere. E mette di traverso soprattutto la Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri, che parla di un testo non condivisibile senza le opportune modifi che. Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso visto l’obbligo, a partire da agosto 2014, per i professionisti della sanità (dopo tutti gli altri) di stipulare un’assicurazione contro danni provocati dall’esercizio dell’attività professionale.
Il documento è frutto del lavoro del tavolo ad hoc istituito al ministero della salute ma si attende un nuovo confronto con i sindacati del comparto (Cgil, Cisl, Uil Fials, Fsi e Nursind) il 29 aprile.
Ma cosa prevede e a chi è rivolto? Le novità non sono poche. Innanzitutto sono definiti chiaramente i contorni: l’obbligo si applica al libero professionista «esercente le professioni sanitarie e al personale sanitario delle Asl, Ao, istituti ed enti del Ssn o strutture private con rapporto di lavoro di dipendenza o altra tipologia di rapporto di lavoro». Ma è soprattutto una la novità attorno alla quale ruota il regolamento: la creazione di un Fondo rischi sanitari, pensato per garantire idonee coperture assicurative per chi opera nelle cosiddette aree a rischio (ginecologia, chirurgia, ortopedia e anestesia), più di altre sottoposte a premi elevatissimi da parte delle compagnie assicurative. Il Fondo è costituito presso la Consap spa, Servizi assicurativi pubblici partecipata dall’Economia, mentre la sua gestione sarà affidata a uno specifico comitato. Al Fondo si potrà accedere nel caso venga richiesto un premio che non rientri nei parametri e condizioni standard definiti dal Comitato, oppure se il mercato assicurativo rifiuti espressamente la relativa copertura. In ogni caso vi sarà una priorità di accesso per i più giovani. Ma il Fondo così pensato dice, Luigi Conte, segretario generale della Fnomceo non può funzionare. «Innanzitutto va precisato meglio quali professionisti possono accedere a questa copertura, non solo facendo riferimento a un’eventuale dichiarazione dei redditi del professionista senza meglio precisarne i contorni. In secondo luogo il fondo per come è stato definito dai parametri contenuti nella legge Balduzzi risultava totalmente insufficiente ad assicurare una certa copertura». Altra novità riguarda la durata dei contratti che dovranno essere minimo di tre anni e potranno essere stipulate polizze anche tramite convenzioni collettive. Per quanto riguarda invece il massimale, sarà di 1 milione di euro per ciascun sinistro e per ciascun anno. Inoltre, a ogni scadenza contrattuale dovrà essere prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa. E le previsioni di copertura pregressa o postuma tanto care ai professionisti? Nella norma non ve ne è traccia, e questo dice ancora Conte «è un altro punto da ridiscutere».
Benedetta Pacelli