Da quest’anno non è più deducibile il contributo versato al servizio sanitario nazionale compreso nel costo della polizze RC auto. Lo sconto, già ridotto dal 2012, è stato abolito dall’articolo 12 del Dl 102/2013.
Resta ferma invece la deducibilità dei contributi versati a fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche se pagati in favore delle persone fiscalmente a carico, per un importo non superiore a € 3.615,20 (rigo E26 codice 1) e di quelli previdenziali e assistenziali obbligatori (rigo E21).
Tra questi ultimi sono compresi i contributi versati anche facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza (come quelli per riscatti e ricongiunzioni), i contributi agricoli unificati versati alla gestione exScau dell’Inps e l’assicurazione Inail obbligatoria contro gli infortuni domestici per le casalinghe.
I contributi Inps per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo E23) sono deducibili fino a € 1.549,37, limitatamente alla parte a carico del datore di lavoro.
Vale il principio di cassa, per cui conta l’anno in cui la spesa è stata effettivamente sostenuta.